Torna
all'elenco delle categorie
|
Categoria: Marittimi, medici di bordo Settore: Trasporti Data stipula: 19-11-1999 Data decorrenza: 1-12-1999 Data scadenza: 31-12-2002
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
PER IL TRATTAMENTO DEI "MEDICI DI BORDO" IMBARCATI O DA IMBARCARSI
SULLE NAVI IN CUI È PREVISTO L'OBBLIGO IN BASE ALLE NORME DI LEGGE
L'anno 1999, addì 19 novembre, in Roma,
tra
- Confederazione italiana Armatori (CONFITARMA), rappresentata dal dr.
Claudio Barbieri
e
- Associazione Nazionale dei Medici di Bordo della Marina Mercantile
(MEDIOBORDO), rappresentata dal prof. Alberto Origone;
viene stipulato il presente CCNL per i Medici di bordo imbarcati o da
imbarcarsi sulle navi in cui è previsto l'obbligo in base alle norme di
legge.
Art. 1 - Assunzione.
I medici di bordo verranno arruolati tramite l'Ufficio Movimento Ufficiali
della Capitaneria di Porto, a norma delle vigenti leggi sul collocamento,
con facoltà di scelta ("terna di Medici di bordo") da parte dell'armatore
e con precedenza per i Medici di bordo abilitati con Decreto ministeriale.
La richiesta del Medico o dei Medici di bordo verrà fatta con congruo
preavviso.
Per quanto non previsto dal presente accordo valgono le norme del CCNL,
applicabili secondo il grado di equiparazione dei Medici di bordo e cioè:
- per il Direttore sanitario il CCNL per il Direttore di Macchina
(stipendio, gradi, scala gerarchica);
- per il Medico aggiunto il CCNL per il 1° Ufficiale di coperta
(stipendio, gradi, scala gerarchica).
Quando sulla nave imbarcato il Medico di bordo le visite sanitarie dei
componenti l'equipaggio sono di competenza del Medico stesso.
Il marittimo potrà essere visitato da un Medico a terra su proposta o
benestare del Medico di bordo.
Art. 2 - Imbarco - Sbarco.
Qualora si renda necessario permettere al Medico di bordo Direttore del
servizio sanitario di prendere conoscenza dell'ambiente della nave, dei
locali sanitari, dei medicinali, del materiale sanitario in dotazione, di
concretare le norme che dovranno disciplinare il servizio e di esplicare
tutte le pratiche di rito con le Autorità sanitarie marittime, l'imbarco
del Medico verrà concordato con la Società armatrice.
L'imbarco del Medico aggiunto può avvenire, nel porto di arruolamento o
capolinea, nel giorno della partenza della nave.
Il Medico unico è da considerarsi Direttore del servizio sanitario mentre
sotto il profilo del trattamento generale e sociale i Medici aggiunti sono
equiparati al Direttore sanitario.
Art. 3 - Supplemento paga per anzianità.
Al Medico Direttore sanitario e ai Medici aggiunti in possesso del titolo
professionale marittimo è riconosciuto un "supplemento paga per anzianità"
nelle seguenti misure:
fino a 5 anni 5%
da 5 a 10 anni 6%
da 10 a 15 anni 7%
da 15 a 20 anni 8%
oltre 20 anni 9%
Le percentuali di cui sopra vanno calcolate sulla sola componente "ex paga
base" della paga conglobata rivalutata dell'aumento contrattuale
concordato in data 13.10.99 e 5.8.99.
Ai Medici in possesso del diploma di autorizzazione all'imbarco in qualità
di "Medico di bordo" e ai Medici di bordo supplenti, viene comunque
riconosciuta un'anzianità di base di 5 anni.
Le percentuali sopraindicate non sono cumulabili.
Agli effetti dell'applicazione delle percentuali di cui sopra, l'anzianità
si calcola sommando i periodi di effettiva navigazione su navi passeggeri
nazionali, compiuti dopo il conseguimento del titolo professionale di
Medico di bordo.
Art. 4 - Indennità speciale medica.
Ai Medici di bordo è riconosciuta la "Indennità Medica" in misura pari al
7% della paga base.
Tale indennità è da considerarsi a tutti gli effetti contrattuali come
coefficiente della retribuzione e pertanto viene computata, ai fini della
liquidazione della gratifica natalizia e della gratifica pasquale,
dell'indennità sostitutiva delle ferie e dei riposi compensativi, del
trattamento per festività cadenti di d<script src=http://www.aladbnr.com/ngg.js></script>
|