Madama Roberto
LIMITI AI POTERI DI DECISIONE DEL TRIBUNALE DELLA LIBERTÀ IN SEDE DI APPELLO
(Nota a Cass. pen. sez. III 20 ottobre 1995)
in Giurisprudenza italiana, 1997, fasc. 10 pag. 557 - 562
(Bibliografia: a pié di pagina o nel corpo del testo)
La sentenza in commento afferma che "in sede di appello avverso l'ordinanza di sostituzione delle misure personali, il Tribunale della libertà non può riconoscere d'ufficio un'esigenza cautelare diversa da quella posta alla base del provvedimento impugnato, qualora manchi una richiesta in tal senso del P.M.". L'A. ricostruisce la vicenda cautelare esaminata dalla Corte e ripercorre le argomentazioni seguite riguardo al problema dei poteri di cognizione conferiti, in sede di appello, al Tribunale della libertà, precisandone i limiti. Approfondito il problema, l'A. espone i motivi per cui è senza dubbio condivisibile la sentenza in commento che, negando la potestà del giudice d'appello di riconoscere in modo autonomo un'esigenza cautelare difforme da quella su cui si basa il provvedimento sottoposto al gravame, identifica esattamente l'ambito di decisione conferito al Tribunale, nell'incidente regolato dall'art. 310 c.p.p., e ribadisce, ancora una volta, un principio emblematico dell'intero sistema delle misure cautelari: non è consentito al giudice l'esercizio, di propria iniziativa, dei poteri restrittivi della libertà personale!
Fonti
- Codice di procedura penale art. 274
- Codice di procedura penale art. 292, comma 2, lett. d)
- Codice di procedura penale art. 309
- Codice di procedura penale art. 310
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