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Pistolesi Francesco
I MOTIVI DI APPELLO DEL NUOVO PROCESSO TRIBUTARIO
(Nota a Comm. Trib. Reg. Potenza sez. I 4 dicembre 1997 n. 241)
in Giurisprudenza italiana, 1998, fasc. 8-9  pag. 1748 - 1752
(Bibliografia: a pié di pagina o nel corpo del testo)

La pronuncia in epigrafe riguarda il regime dei motivi di appello avverso le pronunce rese nel primo grado del processo speciale tributario. Nella specie è stato ritenuto inammissibile il gravame attraverso il quale la parte appellante si era limitata a riprodurre le argomentazioni difensive svolte nella prima fase del giudizio, senza muovere alcuna censura alle ragioni poste a sostegno della decisione adottata. Sicché, nella sostanza, l'appello è risultato privo dei "motivi specifici dell'impugnazione", che l'art. 53 d.lg. 546/1992 annovera fra i requisiti dell'atto di gravame alla Commissione tributaria regionale. La pronuncia in commento fornisce all'A. l'occasione per soffermarsi sulla funzione che il riformato ordinamento processuale tributario assegna ai motivi d'appello e sugli effetti che discendono dalla loro mancata od insufficiente esposizione. Inoltre, l'indagine sui motivi offre anche l'opportunità per sviluppare qualche rapida considerazione circa la natura che assume il processo di secondo grado nel giudizio tributario.

Fonti

  • decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413) art. 49
  • decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413) art. 53

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