Gulluni Tiberio
GLI AMBITI DECISORI DEL GIUDICE DIBATTIMENTALE IN TEMA DI REVOCA DELLE MISURE COERCITIVE
(Nota a Cass. pen. sez. un. 25 ottobre 1995)
in Giurisprudenza italiana, 1997, fasc. 11 pag. 608 - 618
(Bibliografia: a pié di pagina o nel corpo del testo)
La sentenza annotata prosegue nel "preoccupante" trend interpretativo, afferma l'A., tendente in concreto a limitare le ipotesi di controllo giurisdizionale in materia di libertà personale. In riferimento al caso di specie la Corte ha, infatti, affermato, in netto contrasto con le previsioni contenute nell'art. 299 c.p.p., che il giudice dibattimentale non può disporre, nonostante la richiesta dell'imputato, la revoca di un provvedimento cautelare in mancanza di elementi probatori sopravvenuti all'emissione del decreto che dispone il giudizio. Si trattava di stabilire se, ai fini della revoca della misura, al giudice del dibattimento fosse o meno preclusa ogni valutazione in ordine alla sussistenza dei "gravi indizi di colpevolezza", richiesti dall'art. 273 c.p.p. quali presupposti dei provvedimenti de libertate. A conclusione delle considerazioni critiche svolte, l'A. ritiene che, contrariamente a quanto sostengono le sezioni unite, al giudice dibattimentale vada riconosciuto il pieno potere di revoca dei provvedimenti de libertate, anche nel caso in cui un "fatto nuovo" non sia sopravvenuto alla vocatio in iudicium. Cionondimeno, il riconoscimento di un simile potere non è esente da difficoltà, dovendosi individuare la tipologia di atti utilizzabili dal giudice ai fini della decisione sulla richiesta di revoca della misura cautelare.
Fonti
- Codice di procedura penale art. 273
- Codice di procedura penale art. 299
- Codice di procedura penale art. 425
- Codice di procedura penale art. 429
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