Nocerino Wanda
ANCORA IN TEMA DI ACQUISIZIONE CONCORDATA DEGLI ATTI AL FASCICOLO PER IL DIBATTIMENTO
(Nota a sentenza Corte suprema di Cassazione penale sezione III 8 novembre 2023, n. 44926)
in Giurisprudenza italiana, 2024, fasc. 5 pag. 1171 - 1179
(Bibliografia: a pié di pagina o nel corpo del testo)
Con l'intento di delineare il regime di utilizzabilità degli atti unilaterali acquisiti per il tramite dell'accordo al fascicolo dibattimentale, la Corte chiarisce che il c.d. "patteggiamento sulla prova" ha efficacia sanante della volontà delle parti ad eccepire l'invalidità, sempre che non si tratti di inutilizzabilità di natura patologica. Al di là del principio espresso - non certo inedito nella giurisprudenza di legittimità - l'occasione è utile per riflettere sul "valore" da attribuire al patto quale antidoto per superare le eventuali patologie che attanagliano l'atto, operando le opportune distinzioni tra le "species" di invalidità di cui può essere affetto. Di qui, non ritenendo possibile sterilizzare l'accordo processuale quale "mero" strumento per arricchire il compendio probatorio del giudicante, si ritiene indispensabile valorizzare il senso di responsabilità del difensore nella consapevolezza che ogni sua scelta incide irrimediabilmente sulle sorti dell'imputato.
[Abstract tratto dalla rivista]
Sommario: Il pensiero della Corte e le implicazioni di sistema. - Lo stato dell'arte. - Il c.d. "patteggiamento sulla prova": accordi sul fascicolo e vizi degli atti. - "In claris non fit interpretatio": nuovi spunti di riflessione per ridefinire i rapporti tra "accordo" e "sanatoria". - Segue: l'accordo al cospetto delle singole forme di invalidità. - Riflessioni conclusive: l'esigenza di valorizzare il libero convincimento senza deresponsabilizzare la difesa.
Fonti
- Codice di procedura penale art. 179
- Codice di procedura penale art. 191
- Codice di procedura penale art. 493
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