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D'Amico Marilisa
DIRITTO PROCESSUALE COSTITUZIONALE E GIUDIZIO IN VIA PRINCIPALE
(Nota a C. Cost. 7 ottobre 1999, n. 384)
in Giurisprudenza costituzionale, 1999, fasc. 5  pag. 2969 - 2973
(Bibliografia: a pié di pagina o nel corpo del testo)

Con la sentenza annotata la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale di alcune norme della legge regionale delle Marche riapprovata il 28 ottobre 1997, in tema di attività agrituristica, che prevedono la somministrazione per il consumo sul posto di cibi e bevande, caratteristici e tipici della Regione, senza prescrivere che siano prodotti nell'azienda agricola ove vengono somministrati. L'A. trae occasione da questa pronuncia per prendere in considerazione la questione se il giudizio costituzionale fosse da considerarsi un vero processo e, in caso di risposta positiva, quali fossero le sue caratteristiche autonome rispetto ai modelli processuali comuni. Evidenzia i quattro profili di interesse della sentenza nell'ottica della costruzione del processo costituzionale: a) l'atto introduttivo del giudizio in via d'azione deve contenere requisiti minimi necessari per la valida introduzione del giudizio; b) esiste un sistema normativo che disciplina il processo costituzionale nella sua fase introduttiva; c) lo stesso sistema processuale crea un parallelismo fra i requisiti introduttivi del giudizio "in via principale" e quelli del giudizio "in via incidentale"; d) le carenze strutturali del ricorso comportano un effetto sul contraddittorio e quindi sul regolare esercizio del diritto di difesa.

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