Visualizza
Consultazione

Archivio DoGi (info)
©2004 - ITTIG


Stammati Sergio
COSTITUZIONE, CLONAZIONE UMANA, IDENTITÀ GENETICA
in Giurisprudenza costituzionale, 1999, fasc. 6  pag. 4067 - 4110
(Bibliografia: a pié di pagina o nel corpo del testo)

Sommario: - SEZIONE I: PRESUPPOSTI TECNICI E GIURIDICI NECESSARI ALLO SCRUTINIO COSTITUZIONALE DELLA CLONAZIONE UMANA. - Il recente esperimento di clonazione su mammiferi. Precisazione sui limiti entro i quali sarà trattata la questione giuridica della sua trasferibilità agli individui umani. - Precisazioni e indicazioni di metodo. La pratica della clonazione di organismi viventi illustrata nei suoi essenziali aspetti tecnico-materiali. La natura agamica del processo riproduttivo per clonazione. La riproduzione per clonazione come processo spontaneo e come tecnica artificiale. La natura uniparentale del processo di riproduzione per clonazione e il suo riflesso sul prodotto di quel processo: il patrimonio genetico non assortito trasmesso al figlio e l'identità di esso con quello del genitore. - Indivudalità-universalità e uguaglianza-differenza come caratteristiche della protezione accordata dai diritti inviolabili nel raccordo loro con i principi fondamentali. - Approfondimenti circa le relazioni individualità-universalità e uguaglianza-differenza nella prospettiva del costituente. Le differenze fisiche neutralizzate; le differenze fisiche presupposte; le differenze fisiche negate all'origine; le uguaglianze fisiche direttamente prodotte; le iperdifferenze fisiche indirettamente prodotte; problemi di identità e di parità costituzionale ad esse connesse. - SEZIONE II: SCRUTINIO COSTITUZIONALE DELL'EFFETTO DI DEINDIVIDUALIZZAZIONE PRODOTTO DALLA CLONAZIONE UMANA. - Necessità di una valutazione costituzionale dell'effetto di deindividualizzazione e degli effetti di discriminazione ("particolarizzazione negativa") prodotti dall'abolizione originaria delle differenze genetiche fra l'unico genitore e il figlio prodotto per clonazione. Valutazione dell'effetto di deindividualizzazione che si produrrebbe sul figlio generato per clonazione; la protezione dell'integrità fisica in una prospettiva costituzionale più ampia; nuove potenziali dimensioni della medesima; la pratica ipotetica della riproduzione di individui umani per clonazione misurata sull'esigenza di garantire ogni singola persona nella propria integrità (identità-diversità) fisica; il diritto costituzionale all'integrità fisica e la valutazione giuridicamente negativa della clonazione umana. Obiezioni alla valutazione negativa della clonazione umana fondata sul diritto costituzionale all'integrità fisica; individuazione delle loro ragioni motivanti: a) la sottovalutazione degli effetti della decisione di riprodurre un individuo umano per clonazione; b) la critica all'adeguatezza del diritto all'integrità fisica per tutelare le prerogative di una persona futura. - La deindividualizzazione originaria della persona in relazione ai principi fondamentali (personalistico e di uguaglianza) che tutelano la singolarità di ogni persona. Deindividualizzazione originaria della persona e tutela dell'uomo nella sua singolarità. Deindividualizzazione originaria della persona ed esigenza costituzionale di preservazione delle differenze fisiche, dedotta dal principio di uguaglianza; la "discriminazione particolare" della persona riprodotta per clonazione; alcune premesse; in specie la "discriminazione particolare" dell'individuo umano riprodotto per clonazione; il principio costituzionale di uguaglianza e la modalità normativa che esso oppone alle "discriminazioni generali" prodotte dalla pratica futuribile della clonazione umana. - SEZIONE III: SCRUTINIO COSTITUZIONALE DEGLI EFFETTI INDIRETTI DI DISCRIMINAZIONE ("PARTICOLARIZZAZIONE NEGATIVA") PRODOTTI DALLA CLONAZIONE UMANA. - Valutazione degli effetti di "particolarizzazione negativa" che colpirebbero l'individuo umano generato per clonazione. La situazione particolare dell'individuo umano generato per clonazione misurata sull'esigenza di garantire a ognuno il diritto a ricevere il patrimonio genetico da entrambi i genitori. La situazione particolare dell'individuo umano generato per clonazione misurata sull'esigenza di garantire a ognuno il diritto ricevere il patrimonio genetico da entrambi i genitori; la "persona eccezionale" generata per clonazione e la "persona universale" garantita dal principio costituzionale di autonomia; la "persona eccezionale" generata per clonazione e la "persona uguale" garantita dal principio costituzionale di uguaglianza; la "discriminazione generale" sofferta dalla persona riprodotta per clonazione

Fonti

  • Costituzione art. 13
  • Costituzione art. 2

Versione PDF


Document delivery













(c) 2002-2022 www.infoleges.it -  powered by Be Smart s.r.l - Note legali e Condizioni d'uso