D'Alessio Rosalia
(IN TEMA DI AMMISSIONE IN QUALITÀ DI TESTIMONE DI CHI HA GIÀ RESO DICHIARAZIONI SULLA RESPONSABILITÀ DELL'IMPUTATO COME PERSONA INFORMATA SUI FATTI E POI HA ASSUNTO LA QUALITÀ DI IMPUTATO PER UN REATO COLLEGATO.)
(Nota a ord. C. Cost. 12 novembre 2002, n. 451)
in Giurisprudenza costituzionale, 2002, fasc. 6 pag. 3727 - 3728
(Bibliografia: a pié di pagina o nel corpo del testo)
Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte costituzionale giudica manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 111, 112 Cost., la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 210, comma 6 e 197 bis c.p.p., nella parte in cui non prevede che chi ha in precedenza reso dichiarazioni sulla responsabilità dell'imputato in qualità di persona informata sui fatti, e solo successivamente ha assunto la qualità di imputato di un reato collegato ai sensi dell'art. 371, comma 2 lett. b) c.p.p., possa essere sentito come testimone in dibattimento a prescindere dall'avvertimento di cui all'art. 64, comma 3 lett. c) c.p.p., in quanto la normativa censurata non viola nè il principio di eguaglianza nè l'art. 111, comma 4. Sui principali temi emersi nel provvedimento l'A. fornisce indicazioni dottrinali e giurisprudenziali.
Fonti
- Codice di procedura penale art. 197, comma 1, lett. b)
- Codice di procedura penale art. 210, comma 6
- Costituzione art. 111
- Costituzione art. 112
- Costituzione art. 3
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