Prezioso Francesca
DIRITTO DI CRONACA E PRETESA PUBBLICITÀ INDIRETTA DEI PRODOTTI DA FUMO
(Nota a ord. Trib. pen. Roma sez. fer. 7 agosto 1997; ord. Trib. pen. Roma sez. fer. 3 settembre 1997)
in Giurisprudenza costituzionale, 1999, fasc. 4 pag. 2872 - 2882
(Bibliografia: a pié di pagina o nel corpo del testo)
Le ordinanze in commento intervengono sulla richiesta di inibire in via d'urgenza alla RAI la trasmissione del Gran Premio d'Italia di Formula Uno e delle telecronache ad esso relative, salvo l'oscuramento delle immagini relative ai segni distintivi dei prodotti da fumo; veniva inoltre richiesto che l'Automobile Club di Milano impedisse l'esposizione sulle autovetture partecipanti alla gara e sui cartelloni pubblicitari qualsiasi tipo di marchio concernente prodotti da fumo. L'A. ripercorre le argomentazioni sviluppate nei due provvedimenti dal Tribunale di Roma, affrontando le problematiche che emergono relativamente al rapporto fra diritto di cronaca sportiva, competizioni sportive e pubblicità dei prodotti da fumo; sottolinea come sia stata rilevata la mancanza di un nesso causale e diretto fra la trasmissione televisiva del Gran Premio di Formula Uno ed il danno al bene-salute, indispensabile per "personalizzare" gli interessi diffusi in riferimento a determinati individui. Vengono inoltre affrontate le questioni concernenti la esatta individuazione di cosa si debba intendere per propaganda in senso proprio, da un lato, e propaganda pubblicitaria dall'altro.
Fonti
- d.l. 10 gennaio 1983, n. 4 art. 8
- d.m. 30 novembre 1991, n. 425
- d.m. 9 dicembre 1993, n. 581
- l. 10 aprile 1962, n. 165
- l. 22 febbraio 1983, n. 52
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