Cattarino Giovanni
(DIVORZIO. PENSIONE DI RIVERSIBILITÀ. RIPARTIZIONE DELL'AMMONTARE DELLA STESSA FRA IL CONIUGE E L'EX CONIUGE)
(Nota a C. Cost. 4 novembre 1999, n. 419)
in Giurisprudenza costituzionale, 1999, fasc. 6 pag. 3684 - 3686
(Bibliografia: a pié di pagina o nel corpo del testo)
La sentenza in epigrafe ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 comma 3 l. 898/1970 (in tema di scioglimento del matrimonio), nel testo sostituito dall'art. 13 l. 74/1987, laddove, prevedendo che la ripartizione dell'ammontare della pensione fra il coniuge e l'ex coniuge, se entrambi vi abbiano diritto, avvenga tenendo conto della durata del rapporto, imporrebbe di effettuare tale ripartizione esclusivamente secondo il criterio matematico della proporzione temporale dei rispettivi rapporti matrimoniali, senza che il giudice possa adottare alcun altro criterio correttivo. La Consulta ha osservato che la disposizione impone al giudice di prendere in considerazione l'elemento temporale, senza peraltro obbligarlo ad una sua esclusiva valutazione. L'A. svolge qualche riflessione sulle argomentazioni sviluppate dalla Corte, alla luce della precedente giurisprudenza costituzionale in tema di ultrattività della solidarietà coniugale, di reversibilità pensionistica e di diritto alla pensione privilegiata.
Fonti
- l. 1 dicembre 1970, n. 898 art. 9, comma 3
- legge 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio) art. 13
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