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ORLANDO ANTONIO
PRIVILEGIO CONVENZIONALE E PRESUNTA GARANZIA DA PARTE DEL CONCEDENTE
(Nota a Cass. civ. sez. III 21 luglio 1989 n. 3435)
in Giurisprudenza agraria italiana, 1991, fasc. 2  pag. 97 - 99
(Bibliografia: a pié di pagina o nel corpo del testo)

Punto centrale della sentenza è il sequestro dei frutti eseguito ad opera dell' Istituto che aveva concesso il credito agrario d' esercizio al conduttore del fondo che era subentrato nel corso dell' annata agraria. L' Istituto creditore aveva proceduto al sequestro dei frutti ai sensi dell' art. 9 l. 1760/1928. Gli affittuari subentrati chiedevano fosse loro prestata dal concedente la garanzia per molestie alla cosa locata ex art. 1585 c.c. e, in subordine, quella riguardante vizi e difetti sempre della cosa locata, ex art. 1578 c.c. Di conseguenza gli affittuari chiedevano una proporzionale riduzione dei canoni d' affitto. L' A. ricostruisce la struttura del privilegio convenzionale, per chiarire il ragionamento seguito dalla Suprema Corte per giungere a negare all' affittuario un risarcimento nei confronti del concedente.

Fonti

  • Codice civile art. 1572
  • Codice civile art. 1585
  • l. 5 luglio 1928, n. 1760 art. 8
  • l. 5 luglio 1928, n. 1760 art. 9
  • r.d.l. 29 luglio 1927, n. 1509

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