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Bortolato Marcello
OSSERVAZIONI IN TEMA DI OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL CUSTODE DI BENI PIGNORATI
in Il Foro padano, 1992, fasc. 2  pag. 302 - 306
(Bibliografia: a pié di pagina o nel corpo del testo)

Secondo la pronuncia in commento "il custode del bene pignorato che non abbia dichiarato all' ufficiale giudiziario la circostanza, a lui nota, che la cosa appartiene a persona diversa dal debitore, è responsabile per i danni subiti dal creditore pignorante a seguito dell' esperimento vittorioso dell' opposizione del terzo proprietario". L' A. espone i motivi per cui questa sentenza costituisce una discutibile applicazione della norma contenuta nell' art. 67 c.p.c.

Fonti

  • Codice di procedura civile art. 67

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