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LA ROCCA GIOACCHINO
A PROPOSITO DI "SOCIETÀ SIMULATA", COMUNIONE E ART. 2248 C.C.
(Nota a Cass. civ. sez. I 23 luglio 1998 n. 7209)
in Il Foro italiano, 1999, fasc. 10  pag. 3018 - 3028
(Bibliografia: a pié di pagina o nel corpo del testo)

Nel caso in cui una società di capitali cessi di svolgere ogni attività di impresa commerciale, limitandosi all'amministrazione del proprio patrimonio immobiliare, in permanenza della struttura societaria, è da escludere la trasformazione in comunione di godimento. Di conseguenza la cessione dell'intero pacchetto azionario della società produce l'effetto del trasferimento non già del diritto di proprietà degli immobili costituenti il patrimonio sociale, ma dello status di soci. In questa ipotesi di trasferimento non sono applicabili le disposizioni in tema di prelazione e riscatto di cui agli artt. 38 e 39 l. 392/1978. L' A. esamina questa sentenza con particolare riguardo al problema della simulazione del contratto di società, respinta, in linea con l'orientamento dominante, sia per le società di capitali che per le società di persone. Esposte le ragioni per le quali questo orientamento non appare convincente, l' A. afferma che, vincolo dell'utilità sociale nelle forme di svolgimento dell'iniziativa economica, funzione sociale della proprietà, lettura coordinata degli artt. 2248 e 2332 c.c. ed elementari esigenze sostanziali dettate dall'assetto di interessi effettivamente realizzato dalle parti, depongono univocamente nel senso della riqualificazione della fattispecie in termini di comunione e di trasferimento del bene, piuttosto che in termini di trasferimento della partecipazione in una società.

Fonti

  • Codice civile art. 1100
  • Codice civile art. 2248
  • Codice civile art. 2332
  • l. 27 luglio 1978, n. 392 art. 38
  • l. 27 luglio 1978, n. 392 art. 39

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