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LA ROCCA GIOACCHINO
ANATOCISMO NEI CONTRATTI BANCARI: RAZIONALITÀ E STORIA DELLA RECENTE NOVELLA
(Nota a ord. Trib. Lecce 21 ottobre 1999)
in Il Foro italiano, 1999, fasc. 12  pag. 3637 - 3641
(Bibliografia: a pié di pagina o nel corpo del testo)

L'ordinanza in rassegna solleva la questione di legittimità costituzionale dell'art. 120 comma 3 d.lg. 385/1993 "nella parte in cui (a seguito della modifica introdotta dall'art. 25 d.lg. 342/1999, in esecuzione della l. 128/1998, che ha delegato il Governo ad emanare disposizioni integrative e correttive del d.lg. 385/19939) prevede che le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente all'emanazione della delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio prevista dal comma 2 dello stesso articolo, sono valide ed efficaci fino a tale data, in riferimento all'art. 76 Cost." L' A. delinea il quadro della questione per l'individuazione della portata dell'art. 25 del d.lg. 342/1999 con riferimento ai contratti bancari.

Fonti

  • Costituzione art. 76
  • dec. lgs. 4 agosto 1999 n. 342 art. 25
  • decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) art. 120, comma 3
  • legge 24 aprile 1998, n. 128 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 1995-1997)

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