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RICCI GIANCARLO
SULLA RICONDUCIBILITÀ DEL C.D. "TEMPO-TUTA" ALLA NOZIONE DI LAVORO EFFETTIVO: RECENTI ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI A CONFRONTO
(Nota a Cass. civ. sez. lav. 14 aprile 1999 n. 3763; Pret. civ. Torino sez. lav. 14 luglio 1999)
in Il Foro italiano, 1999, fasc. 12  pag. 3610 - 3618
(Bibliografia: a pié di pagina o nel corpo del testo)

La sentenza della Cassazione in epigrafe afferma che rientra nell'ambito dell'orario di lavoro effettivo il tempo di vestizione impiegato dal dipendente, il c.d. "tempo tuta". La sentenza del Tribunale, al contrario, esclude che rientri nella nozione di orario di lavoro il tempo impiegato dal dipendente alle attività propedeutiche allo svolgimento della prestazione lavorativa (tempo necessario per il raggiungimento della macchina bollatrice, vestizione della tuta da lavoro, dotazione degli strumenti individuali di protezione), sottratte al potere direttivo e di controllo del datore di lavoro. A fronte delle due contrapposte posizioni, l'A. ipotizza uno scenario almeno parzialmente differente, in cui i principi di diritto enunciati, rispettivamente, dalla Cassazione e dal Tribunale torinese risultino non necessariamente inconciliabili, concorrendo, per contro, a creare un modello di disciplina, una sorta di vademecum interpretativo, valevole per la risoluzione delle controversie pendenti e di quelle future. In assenza di una specifica disciplina legislativa, la contrattazione, individuale o collettiva, potrebbe, in futuro, introdurre clausole di maggior favore per il lavoratore. Fino ad allora spetterà ai giudici, sulla base dei criteri emersi, ricostruire un modello coerente entro cui collocare le fattispecie di volta in volta considerate.

Fonti

  • l. 17 aprile 1925, n. 473
  • r.d. 10 settembre 1923, n. 1955 art. 5
  • r.d.l. 15 marzo 1923, n. 692 art. 1
  • r.d.l. 15 marzo 1923, n. 692 art. 3

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