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Iozzo M.
CIRCA L'EFFICACIA VINCOLANTE DEL PRINCIPIO DI DIRITTO ENUNCIATO DALLA CASSAZIONE
(Nota a Cass. civ. sez. lav. 17 marzo 1999 n. 2436)
in Il Foro italiano, 1999, fasc. 12  pag. 3575 - 3577
(Bibliografia: a pié di pagina o nel corpo del testo)

La sentenza in epigrafe rivisita il tema dell'efficacia vincolante del principio di diritto enunciato dalla Cassazione ai sensi dell'art. 384 comma 1 c.p.c., dall'angolo visuale dei poteri del giudice di rinvio, con argomenti, sostiene l' A., (apparentemente) innovativi. L' A. analizza i caratteri (apparentemente) innovativi di questa sentenza che si ricollega a quell'orientamento giurisprudenziale da tempo favorevole a riconoscere ampi poteri al giudice di rinvio ove la sentenza di merito sia stata cassata per i concorrenti motivi di cui ai nn. 3 e 5 dell'art. 360 c.p.c.. Si afferma infatti che in tal caso, pur se vincolato al principio di diritto affermato in relazione ai punti decisivi e non congruamente valutati dalla sentenza cassata (dei quali non può rimettere in discussione il carattere di decisività), il giudice di rinvio ha il potere di procedere ad una nuova valutazione dei fatti già acquisiti e di quegli altri la cui acquisizione si renda necessaria in relazione alle direttive espresse dalla Corte di Cassazione.

Fonti

  • Codice di procedura civile art. 360
  • Codice di procedura civile art. 384
  • Codice di procedura civile art. 394
  • Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie art. 143

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