FABIANI MASSIMO
SEQUESTRO CONSERVATIVO EX ART. 146 L. FALL., "PERICULUM IN MORA" IMMANENTE E TERZIETÀ DEL GIUDICE
(Nota a ord. Trib. Padova 12 maggio 1999; ord. Trib. Pordenone 18 marzo 1999)
in Il Foro italiano, 1999, fasc. 12 pag. 3649 - 3659
(Bibliografia: a pié di pagina o nel corpo del testo)
I due provvedimenti in rassegna, il primo dei quali confermato in sede cautelare, hanno autorizzato il sequestro conservativo nei confronti dei gestori delle società fallite. L' A. prende spunto per un approfondimento su due questioni in particolare. Quella della competenza del giudice ordinario, affermata dal Tribunale di Pordenone, riguardo all'azione di responsabilità promossa dal curatore fallimentare nei confronti degli amministratori della società fallita; l'adozione del criterio, medesimo per le due ordinanze, in ordine alla giustificazione del periculum in mora per l'adozione della misura cautelare. Riguardo alla prima questione, l' A. esamina problematicamente se sia ancora giustificata la presenza dell'art. 146 l. fall.; riguardo alla seconda questione, viene approfondita la tematica della verifica in concreto dell'esistenza di fatti che giustifichino la presenza del periculum in mora, muovendo da una posizione di effettiva terzietà del giudice della cautela.
Fonti
- Codice civile art. 2393
- Codice civile art. 2394
- Codice di procedura civile art. 669-quaterdecies
- Codice di procedura civile art. 671
- Legge fallimentare art. 146
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