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Canzio Giovanni
PARTECIPAZIONE AD ASSOCIAZIONE CON FINALITÀ DI TERRORISMO E DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO E TERMINI DI CUSTODIA CAUTELARE
(Nota a Cass. pen. sez. I 22 febbraio 1999)
in Il Foro italiano, 1999, fasc. 6  pag. 361 - 363
(Bibliografia: a pié di pagina o nel corpo del testo)

La sentenza annotata afferma che "quando si procede per il delitto di partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, il termine di durata massima della custodia cautelare, per la fase delle indagini preliminari, è di sei mesi". Al fine di apprezzare più pienamente la correttezza della soluzione adottata, l' A. analizza la stratificazione della disciplina normativa in tema di termini intermedi, per la fase delle indagini preliminari, di durata massima della custodia cautelare. A conclusione dell'analisi, condotta con particolare riferimento agli artt. 303 e 407 c.p.p., l' A. afferma che confortano il risultato ermeneutico cui perviene la sentenza in commento, la lettera della legge, l'interpretazione logica , quella storico-sistematica e, infine, il favor libertatis che deve ispirare la lettura e l'applicazione di ogni norma in materia di custodia cautelare.

Fonti

  • Codice di procedura penale art. 303
  • Codice di procedura penale art. 407
  • Codice penale art. 270-bis

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