Lombardi Rita
E' ALTERNATIVA LA "COMPETENZA FUNZIONALE" DEL GIUDICE DI RINVIO E DEL GIUDICE CHE HA EMESSO IL PROVVEDIMENTO CASSATO RISPETTO A QUELLA DEL GIUDICE INDIVIDUATO SECONDO LE REGOLE ORDINARIE?
(Nota a Cass. civ. sez. I 7 gennaio 1999 n. 49)
in Il Foro italiano, 1999, fasc. 10 pag. 2971 - 2978
(Bibliografia: a pié di pagina o nel corpo del testo)
La parte ricorrente sosteneva che in caso di cassazione senza rinvio ai sensi degli artt. 389 c.p.c. e 144 disp. att. c.p.c., sussiste la possibilità di proporre l'azione di restaurazione della situazione patrimoniale anche autonomamente dinanzi al giudice competente secondo le regole ordinarie, e che vi è la concorrenza tra la competenza di quest'ultimo e quella del giudice che ha pronunciato la sentenza cassata. La Cassazione ha affermato invece che "in caso di cassazione senza rinvio, le domande di restituzione o di riduzione in pristino e ogni altra conseguente alla sentenza di cassazione vanno sempre proposte al giudice che ha pronunciato il provvedimento annullato". Ripercorsa la motivazione della sentenza in epigrafe, secondo la quale la facoltà di proporre la domanda in via autonoma, prevista per la cassazione senza rinvio riguarda solo la forma, nel caso di cassazione senza rinvio non è ipotizzabile alcuna deroga alla competenza funzionale del giudice che ha pronunciato il provvedimento oggetto di cassazione, l' A. rileva che la motivazione di questa sentenza contrasta con altre pronunce, e ritiene che la tesi del ricorrente non appare peregrina. Approfondita la questione, l' A. sostiene che l'autonomia dell'azione in esame non riguarda solo la forma dell'atto, ma anche il giudice e ciò sia che si tratti di cassazione con rinvio, sia che si tratti di cassazione senza rinvio.
Fonti
- Codice di procedura civile art. 389
- Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie art. 144
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