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Brusco Carlo
COMPETENZA TERRITORIALE NELLE CAUSE DI LAVORO NAUTICO: LA CASSAZIONE CAMBIA ROTTA
(Nota a Cass. civ. sez. lav. 12 agosto 1998 n. 7923)
in Il Foro italiano, 1999, fasc. 7-8  pag. 2321 - 2324
(Bibliografia: a pié di pagina o nel corpo del testo)

L' A. approfondisce la questione della competenza territoriale nelle cause di lavoro nautico, ripercorrendo la giurisprudenza di legittimità e quella costituzionale. Esamina, quindi, la sentenza in epigrafe, la quale, rivedendo un orientamento che appariva consolidato, afferma che "il luogo di cessazione del rapporto di lavoro, ai fini della determinazione del giudice competente per territorio ai sensi dell'art. 603 c. nav., va individuato, nel caso di cessazione per dimissioni intervenute dopo lo sbarco del lavoratore marittimo in continuità, nel luogo dove è pervenuta la comunicazione delle dimissioni". Approfondita la questione, l' A. ritiene conclusivamente che l'art. 603 non è soltanto una "mina vagante" per la parte non ancora esplicitamente dichiarata incostituzionale, ma è fonte di incertezze idonee a provocare inutili lungaggini nei processi, per la difficoltà di individuare i luoghi di esecuzione e cessazione del rapporto.

Fonti

  • Codice della navigazione art. 603

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