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Annecchino M.
RIMBORSO DELLA TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA PER L'ISCRIZIONE DELLE SOCIETÀ NEL REGISTRO DELLE IMPRESE IN QUANTO IN CONTRASTO CON DIRETTIVA COMUNITARIA
(Nota a Cass. civ. sez. I 9 luglio 1999 n. 7176)
in Il Foro italiano, 1999, fasc. 9  pag. 2509 - 2510
(Bibliografia: a pié di pagina o nel corpo del testo)

Viene approfondita sul piano giurisprudenziale e dottrinale la tematica di cui alla sentenza in epigrafe con la quale la Suprema Corte, sulla scorta di una motivazione rigorosa e puntuale, sostiene l' A., ha enunciato il principio in forza del quale la tassa di concessione governativa forfetaria dovuta dalle società per l'iscrizione nel registro delle imprese "degli altri atti sociali" (cioè degli atti diversi dall'atto costitutivo) di cui all' art. 11 comma 1 l. 448/1998 non coincide con quella annuale introdotta dal d.l. 853/1984, con la conseguenza che il rimborso di quest'ultima non può essere ridotto dell'importo previsto per quella. E' da ritenere pacifica, inoltre, la giurisprudenza di legittimità sull'applicabilità del termine triennale di decadenza al rimborso delle tassa di concessione governativa dovuta dalle società per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Fonti

  • d.l. 19 dicembre 1984, n. 853 art. 3
  • direttiva n. 335 del 1969
  • l. 17 febbraio 1985, n. 17
  • legge 23 dicembre 1998 n. 448 art. 11, comma 1

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