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Zancla E.
USURA E CONCORSO DI PERSONE NEL REATO
(Nota a Cass. pen. sez. I 19 ottobre 1998)
in Il Foro italiano, 1999, fasc. 9  pag. 522 - 524
(Bibliografia: a pié di pagina o nel corpo del testo)

Secondo la sentenza annotata, l'introduzione dell'art. 644 ter c.p. ha modificato la disciplina relativa alla prescrizione del delitto di usura, il cui termine, ora, decorre non dal momento della stipula del patto usurario, ma dal momento dell' "ultima riscossione". In conseguenza di tale interpretazione, la condotta di chi intervenga successivamente con attività meramente riscossiva si configura in termini di concorso nel reato di usura. Riguardo alla questione se nell'ipotesi di morte o lesioni come conseguenza di altro delitto, nelle fattispecie di estorsione ed usura, la sentenza afferma la responsabilità a carico dell'agente la responsabilità per l'omicidio-suicidio posto in essere dal soggetto passivo, essendo il primo ben a conoscenza delle gravi condizioni fisio-psichiche sulle quali si andavano ad innestare le pesanti intimidazioni connesse alla condotta estorsiva. L' A. approfondisce le questioni oggetto della sentenza, anche attraverso riferimenti di giurisprudenza e dottrina.

Fonti

  • Codice penale art. 586
  • Codice penale art. 644-ter
  • legge 7 marzo 1996, n. 108 (Disposizioni in materia di usura) art. 11

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