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Annecchino M.
PRIME DECISIONI DELLA NEOCOSTITUITA SEZIONE TRIBUTARIA DELLA CASSAZIONE
in Il Foro italiano, 1999, fasc. 12  pag. 3685 - 3687
(Bibliografia: a pié di pagina o nel corpo del testo)

L'ordinanza in commento rappresenta la prima pronuncia edita della V sezione civile della Cassazione, istituita con decreto 19 giugno 1999 dal primo presidente, per la trattazione delle controversie in materia tributaria. Questa ordinanza solleva la questione di legittimità costituzionale dell'art. 21 comma 1 l. 133/1999 "nella parte in cui prescrive che le sentenze emesse in secondo grado dalle Commissioni tributarie debbono essere notificate alle amministrazioni dello Stato presso l'ufficio dell'avvocatura erariale nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria che ha pronunciato la sentenza, anche nelle ipotesi in cui l'amministrazione finanziaria sia stata in giudizio senza il patrocinio dell'avvocatura, in riferimento agli artt. 3 comma 1 e 24 comma 2 Cost.". L' A. esamina la questione ricollegandola alla problematica interpretativa dei casi in cui è applicabile l'art. 11 comma 2 r.d. 1611/1933.

Fonti

  • Costituzione art. 24, comma 2
  • Costituzione art. 3, comma 1
  • l. 13 maggio 1999, n. 133 art. 21, comma 1
  • regio dec. 30 ottobre 1933 n. 1611 art. 11, comma 2

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