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Arcangeli C.
(SULLA CONFESSIONE IN MATERIA CIVILE)
(Nota a Trib. Torino 15 maggio 1995)
in Il Foro italiano, 1996, fasc. 5  pag. 1868 - 1871
(Bibliografia: a pié di pagina o nel corpo del testo)

La massima della sentenza in epigrafe afferma che "la richiesta di applicazione della pena da parte dell'imputato ai sensi dell'art. 444 c.p.p. costituisce un elemento di prova e precisamente un comportamento confessorio da valutarsi unitamente alle altre richieste istruttorie, nonostante la relativa sentenza non abbia efficacia diretta nei giudizi civili. Nelle controversie in materia di lavoro e previdenza la temerarietà della lite può essere rilevata d'ufficio". In riferimento alla sentenza l'A. precisa i seguenti punti: che cos'è la confessione nel processo civile; che cos'è la richiesta di patteggiamento ex art. 444 c.p.p.; come può qualificarsi il c.d. "argomento di prova". Riguardo alla questione della temerarietà della lite, l'A. rinvia alla nota della sentenza costituzionale 134/1994.

Fonti

  • C. Cost. 13 aprile 1994, n. 134
  • Codice civile art. 2730
  • Codice di procedura penale art. 444
  • d.l. 19 settembre 1992, n. 384 art. 4
  • Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie art. 152

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