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Pagliantini Stefano
LO SCORCIO INEDITO DI UNA SINEDDOCHE: CLAUSOLA PENALE B2C E "OPTIONAL LAW" (CON L'ANTICONTRACT COME CONVITATO DI PIETRA)
(Nota a ordinanza Corte suprema di Cassazione civile sezione II 26 aprile 2024, n. 11174)
in Il Foro italiano, 2024, fasc. 7-8  pag. 2107 - 2119
(Bibliografia: a pié di pagina o nel corpo del testo)

Sommario: 1. Giudicato e clausola penale: "one view of the Cathedra". - 2. Virtù (e vizi) di un'ordinanza ortodossa. - 3. La clausola penale all'ombra dell'"optional law". - 4. Il luogo primigenio di una "consumer optional law": il diritto di interpello. - 5. La legenda essenziale di un'"optional law consumeristica". - 6. Segue (con l'appendice della variabile eurounitaria di un inadempimento efficiente del consumatore). - 7. La penale contrattuale B2b come l'epifania dell'ennesimo disallineamento di una normativa autoctona puntinistica. - 8. "In cauda venenum": il girone (infernale?) dei rapporti esauriti.

Fonti

  • CGUE sez. I 16 gennaio 2014 (causa C-226/12)
  • Codice civile art. 1384
  • direttiva Consiglio dell'Unione Europea 5 aprile 1993, n. 13 (Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori)
  • sentenza Corte di Giustizia dell'Unione europea sezione VII 29 aprile 2021 (causa C-19/20, I.W. e R.W. vs Bank BPH S.A.)

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