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D'Alessandro E.
(IN TEMA DI CRITERI DI NOMINA DEGLI ARBITRI)
(Nota a Cass. sez. I civ. 20 gennaio 2006, n. 1189)
in Il Foro italiano, 2007, fasc. 10  pag. 2880
(Bibliografia: a pié di pagina o nel corpo del testo)

L'A. richiama le normative succedutesi nel tempo in tema di criteri di nomina degli arbitri; l'A. chiarisce qual è la disciplina attualmente applicata: in caso di omissione dei criteri di nomina nella clausola compromissoria, si applica l'art. 809 c.p.c.; gli arbitri saranno tre e saranno nominati dal presidente del tribunale nel cui circondario si trova la sede dell'arbitrato. La nomina degli arbitri, effettuata in maniera difforme da quanto previsto, è causa di nullità e non di inesistenza del lodo.

Fonti

  • Codice di procedura civile art. 809
  • d.lg. 2 febbraio 2006, n. 40
  • legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici)
  • legge 14 maggio 2005, n. 80 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonchè per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali)
  • legge 5 gennaio 1994, n. 25 (Nuove disposizioni in materia di arbitrato e disciplina dell'arbitrato internazionale)

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