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Giannaccari Andrea PROVE DI LIBERALIZZAZIONE DEL MERCATO (ITALIANO) DELLA GESTIONE COLLETTIVA DEI DIRITTI D'AUTORE: BUONA LA SECONDA? (Nota a sentenza Corte di Giustizia dell'Unione europea sezione V 21 marzo 2024 (causa C-10/22)) in Il Foro italiano, 2024, fasc. 9 pag. 445 - 452 (Bibliografia: a pié di pagina o nel corpo del testo) In tema di: Unione europea. Servizi della società dell’informazione. Gestione collettiva dei diritti d’autore. Società di gestione collettiva. Entità di gestione indipendenti. Recepimento in Italia della direttiva 2014/26/UE. Normativa (art. 180 legge sul diritto d’autore) che esclude la possibilità per le entità di gestione indipendenti stabilite in un altro Stato membro di prestare i loro servizi di gestione dei diritti d’autore in Italia. Restrizione della libertà di prestazione dei servizi ex art. 56 TFUE. Incompatibilità con la normativa comunitaria. Il mercato della gestione collettiva dei diritti d’autore e il lento processo, di prevalente matrice eurounitaria, di apertura alla concorrenza.
Fonti
- direttiva Parlamento e Consiglio dell'Unione europea 12 dicembre 2006, n. 123 (Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno)
- direttiva Parlamento e Consiglio dell'Unione europea 26 febbraio 2014, n. 26 (Direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno)
- legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio) art. 180
- Trattato sul funzionamento dell'Unione europea art. 56
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