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Volpe Carmine
ALCUNE CONSIDERAZIONI IN TEMA DI FUORI RUOLO ED ELETTORATO ATTIVO NELL' ELEZIONE DEI GIUDICI DELLA CORTE COSTITUZIONALE DA PARTE DELLE SUPREME MAGISTRATURE ORDINARIA E AMMINISTRATIVE
in Il Foro amministrativo, 1995, fasc. 6  pag. 1429 - 1448
(Bibliografia: a pié di pagina o nel corpo del testo)

Lo scritto, che trae spunto dalla recente elezione da parte del Consiglio di Stato di un giudice della Corte Costituzionale, intende affrontare le varie problematiche connesse alla questione dell' ammissione dei magistrati collocati fuori ruolo, con particolare riguardo a quelli del Consiglio di Stato, a partecipare all' elezione dei giudici della Corte Costituzionale. Ai consiglieri di Stato collocati fuori ruolo, infatti, non è stato riconosciuto l' elettorato attivo, nonostante che da parte di alcuni di essi fosse stata presentata espressa richiesta in tal senso. Ciò sul presupposto del collegamento dell' elettorato attivo all' esercizio delle funzioni proprie delle supreme magistrature. L' A., previa illustrazione della questione in dottrina e in giurisprudenza con riguardo all' intera categoria magistratuale, nonché della prassi seguita dalla Corte di Cassazione, dal Consiglio di Stato e dalla Corte dei Conti, esamina le norme relative -art. 2, comma 1, l. 87/1953 ("Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale") e artt. 107, 135 e 137 Cost.- e, considerando la peculiare posizione rivestita dai magistrati del Consiglio di Stato ad essi attribuita dalla Costituzione, propone una diversa soluzione. Secondo l' A. non ha rilievo l' esercizio delle funzioni, in sè necessariamente connesso alla nomina a magistrato di Cassazione, del Consiglio di Stato o della Corte dei Conti (con l' esclusione "legislativa" dei soli referendari e primi referendari), bensì l' appartenenza dei magistrati alle supreme magistrature ordinaria ed amministrative, ai sensi dell' art. 135 comma 1 Cost. Il requisito dell' appartenenza non viene meno per il magistrato che, dopo avere svolto le funzioni di ufficio, venga collocato fuori ruolo. Il diritto di voto all' elezione di cui trattasi, quindi, deve considerarsi proprio dello "status" di magistrato del Consiglio di Stato. Si ritiene, in conclusione, che i magistrati del Consiglio di Stato collocati fuori ruolo e che non svolgano funzioni istituzionali debbano partecipare all' elezione del giudice della Corte Costituzionale. Si auspica poi che la loro ammissione venga disposta dal Presidente del Consiglio di Stato e dal collegio elettorale definito sulla base dei criteri precedentemente seguiti nella prassi. Tale collegio si identifica, con riguardo ai suoi componenti, nell' adunanza generale del Consiglio di Stato, alla quale la soluzione della questione andrebbe rimessa direttamente dal Presidente del Consiglio di Stato.

[Abstract tratto dalla rivista]

Fonti

  • Costituzione art. 107
  • Costituzione art. 135
  • Costituzione art. 137
  • l. 11 marzo 1953, n. 87 art. 2, comma 1

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