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Iannotta Raffaele
(SICUREZZA PUBBLICA. VITTIME DI FATTI DELITTUOSI. FINALITÀ DI ASSOCIAZIONE MAFIOSA. INDENNITÀ. ELARGIZIONE. PRESUPPOSTI)
(Nota a Cons. Stato sez. IV 2 giugno 1999 n. 962)
in Il Foro amministrativo, 1999, fasc. 6  pag. 1213
(Bibliografia: a pié di pagina o nel corpo del testo)

Viene brevemente commentata la sentenza in epigrafe, secondo la quale ai fini della concessione della speciale indennità di cui all'art. 1 l. 302/1990 - prevista per le vittime di fatti delittuosi commessi per il perseguimento delle finalità delle associazioni di cui all'art. 416 bis c.p. - non è sufficiente una semplice ipotesi di connessione tra l'attività delle associazioni mafiose e il singolo fatto lesivo, dovendo viceversa emergere con immediatezza un sicuro e qualificato legame teleologico tra il fatto dannoso e la sua attuazione nell'orbita delle attività mafiose. L'A. svolge qualche considerazione in merito alla questione se la liquidazione dell'indennità a favore delle vittime del terrorismo o della criminalità organizzata debba essere conosciuta dal giudice amministrativo; tale indennità - si rileva in particolare - è priva di potestà discrezionale e deve essere liquidata sul solo presupposto della ricollegabilità dell'evento letale o invalidante al terrorismo o alla criminalità organizzata. Vengono inoltre esaminati i problemi relativi all'accertamento della fondatezza della pretesa risarcitoria. La decisione sul punto appare corretta, conclude l'A., in quanto coerente con il principio dell'onere della prova e adottata sul presupposto del rifiuto di ipotesi insuscettibili di verifica.

Fonti

  • Codice civile art. 2697
  • Codice penale art. 416-bis
  • l. 20 ottobre 1990, n. 302

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