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Tarli Barbieri Giovanni LA "RISERVA DI CONTRATTAZIONE COLLETTIVA" NEL D.LGS. 29/1993 ALL'ESAME DELLA CORTE COSTITUZIONALE (Nota a C. Cost. 25 maggio 1999, n. 185) in Le Regioni, 1999, fasc. 5 pag. 976 - 1000 (Bibliografia: a pié di pagina o nel corpo del testo) La sentenza in rassegna ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della legge regionale Liguria riapprovata il 21 ottobre 1997, che estende indiscriminatamente a tutto il personale regionale delle qualifiche VI, VII e VIII non meglio definiti compiti di polizia giudiziaria, attribuendogli le indennità accessorie spettanti per contrattazione collettiva al solo personale dell'area di vigilanza ed attribuisce al personale regionale una speciale indennità di gonfalone. L'A., premesse alcune considerazioni sullo stato della giurisprudenza costituzionale in tema di contrattazione collettiva nel pubblico impiego, si sofferma ad analizzare le problematiche che emergono dalla pronuncia in merito alla vincolatività degli accordi con i sindacati nei confronti delle autonomie regionali. Pone in risalto i principi di cui al d.lg. 29/1993 e alla successiva normativa, approfondendo - alla luce di un'ampia trattazione - i profili relativi al riparto tra le fonti unilaterali e quelle pattizie. Vengono infine valutate le possibili evoluzioni della disciplina legislativa della materia. Fonti
- Costituzione art. 117
- decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione della organizzazione delle Amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421)
- decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59)
- legge 29 marzo 1983 n. 93 art. 11, comma 2
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