Bardi Simona
DELLA VALENZA PROBATORIA DELLA DICHIARAZIONE IRPEF IN MATERIA DI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE
(Nota a Cass. sez. VI pen. 1 dicembre 1997, n. 11028)
in Diritto e pratica tributaria, 1998, fasc. 3 pag. 716 - 722
(Bibliografia: a pié di pagina o nel corpo del testo)
Con la sentenza in rassegna la Corte di Cassazione ha stabilito che, in caso di violazione degli obblighi di assistenza familiare, specie in assenza di altre risultanze da cui emergano cospicui movimenti di denaro, non costituiscono prova certa della capacità reddituale di chi è obbligato a fornire al coniuge i mezzi di sussistenza le risultanze del Modello 740 IRPEF, atteso che tale dichiarazione - suscettibile di rettifica ad opera degli organi del fisco - non può assumere valore decisivo in ordine alle condizioni economiche del ricorrente. L'A., premesse alcune considerazioni sulla nozione di "mezzi di sussistenza", affronta le questioni che emergono relativamente alle conseguenze derivanti dalla mancata corresponsione dell'assegno di separazione. Approfondisce, quindi, le problematiche relative alla individuazione delle reali possibilità economiche del soggetto che non abbia versato l'assegno in parola, valutando quale significato debba essere attribuita alla dichiarazione dei redditi e quali siano, in questo caso, le regole da applicarsi in merito all'onere della prova.
Fonti
- Codice civile art. 2697
- Codice civile art. 438
- Codice di procedura civile art. 210
- Codice di procedura civile art. 213
- Codice penale art. 570, comma 2
- Costituzione art. 24, comma 2
- l. 1 dicembre 1970, n. 898 art. 5, comma 9
- legge 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio)
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