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Sciello Andrea
L'EMISSIONE DI FATTURE PER OPERAZIONI INESISTENTI E DELLE CORRISPONDENTI RICEVUTE BANCARIE E LA PRESENTAZIONE IN BANCA PER LO SCONTO
(Nota a Comm. Reg. LA - Roma sez. XXXIX 30 dicembre 2006, n. 539)
in Diritto e pratica tributaria, 2008, fasc. 3  pag. 523 - 526
(Bibliografia: a pié di pagina o nel corpo del testo)

La vicenda oggetto della pronuncia riguarda l'emissione, da parte di un contribuente, di fatture per operazioni inesistenti e delle ricevute bancarie e la presentazione presso istituti di credito di tali ricevute bancarie per ottenerne lo sconto, la ricezione da parte della banca di tali fatture e ricevute e l'induzione in errore della banca con i conseguenti sconto delle ricevute e concessione dell'anticipazione creditizia. Le fatture non sono state, invece, consegnate ai (presunti) clienti per il loro utilizzo, né conseguentemente da questi utilizzate. Il giudice di primo grado aveva respinto il ricorso dell'ufficio, che pretendeva di ravvisare nella condotta del contribuente il reato di frode fiscale. La Commissione tributaria regionale respinge l'appello, rilevando l'inesistenza di ipotesi delittuose di frode fiscale o di truffa in danno del fisco e l'irrilevanza fiscale della condotta del contribuente, con la sua conseguente non sanzionabilità. L'A., pur condividendo la conclusione della Commissione, che esclude la rilevanza fiscale della condotta del contribuente, formula qualche considerazione critica sull'iter argomentativo; a suo avviso, infatti, sarebbe stato "meglio mettere in evidenza, oltre alla non configurabilità nella condotta contestata al contribuente del delitto di frode fiscale, la non integrazione neppure del delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti per carenza dell'elemento soggettivo del dolo specifico di favorire l'evasione altrui".

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