Visualizza
Consultazione

Archivio DoGi (info)
©2004 - ITTIG


De Piaggi Filippo
IMPOSTA DI BOLLO SUGLI ASSEGNI BANCARI IRREGOLARI
(Nota a Cass. civ. sez. I 18 luglio 1996 n. 6469; Cass. civ. sez. I 18 dicembre 1997 n. 12806)
in Diritto e pratica tributaria, 1999, fasc. 1  pag. 170 - 177
(Bibliografia: a pié di pagina o nel corpo del testo)

Secondo quanto affermato dalla prima sentenza in rassegna, gli assegni bancari irregolari (cioè privi dei requisiti di cui al r.d. 1736/1933) sono equiparati alle cambiali per quanto riguarda il regime tributario; le relative violazioni comportano quindi l'applicazione dell'imposta di bollo nella misura proporzionale prevista per le cambiali e l'irrogazione delle sanzioni pecuniarie previste per tali titoli di credito; di opposto avviso la seconda pronuncia, secondo la quale la negoziazione di assegni bancari privi di data comporta l'applicazione della pena pecuniaria da un minimo dell'imposta non corrisposta ad un massimo di dieci volte l'imposta stessa e non la pena pecuniaria da venti a cinquanta volte l'imposta prevista per le violazioni concernenti le cambiali. Sintetico commento dell'A., che esamina la disciplina applicabile all'assegno irregolare, per quanto concerne il regime tributario; richiama la precedente giurisprudenza sulla complessa problematica ed evidenzia i profili che si prestano a differenti interpretazioni.

Fonti

  • d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 642 art. 25
  • d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 642 art. 9
  • regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 (Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia)

Versione PDF


Document delivery













(c) 2002-2022 www.infoleges.it -  powered by Be Smart s.r.l - Note legali e Condizioni d'uso