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Sala Ilenia
SULLA DETRAZIONE FORFETARIA NELL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI FUORI CAMPO IVA
(Nota a Cass. civ. sez. I 6 marzo 1999 n. 1943; Cass. civ. sez. I 4 marzo 1999 n. 1806)
in Diritto e pratica tributaria, 1999, fasc. 6  pag. 1548 - 1552
(Bibliografia: a pié di pagina o nel corpo del testo)

La prima sentenza in rassegna afferma che - nel caso che in azienda agricola venga immesso bestiame mediante "conferimento" dello stesso, operazione questa che importa il pagamento dell'imposta di registro ed esclude quindi il pagamento di IVA - è applicabile, per la successiva vendita del bestiame stesso da parte dell'azienda, la disciplina agevolativa prevista per il regime speciale dall'art. 34 d.p.r. 633/1972; di opposto avviso la seconda pronuncia, che ritiene non applicabile tale regime agevolativo. L'A., dopo avere delineato il quadro in cui si inseriscono le due vicende esaminate dalla Corte di Cassazione, esamina attentamente la disciplina normativa sulla materia affermando che il diritto alla detrazione può essere esercitato se ed in quanto sia stato effettivamente assolto il tributo a monte; appare pertanto condivisibile l'orientamento accolto nella seconda sentenza.

Fonti

  • d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633 art. 19
  • d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633 art. 34
  • legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica) art. 14

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