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Cardillo Mario
LEGITTIMA LA MANCATA RISERVA AGLI AVVOCATI DELL'ASSISTENZA TECNICA INNANZI ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE
(Nota a ord. C. Cost. 3 giugno 1998 n. 210)
in Diritto e pratica tributaria, 1999, fasc. 4  pag. 1106 - 1108
(Bibliografia: a pié di pagina o nel corpo del testo)

Con l'ordinanza in rassegna la Corte Costituzionale ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità dell'art. 12 comma 2 d.lg. 546/1992, come modificato dal d.l. 331/1993, convertito in l. 423/1993, in quanto non riserva agli avvocati l'assistenza e rappresentanza dei contribuenti innanzi alle Commissioni Tributarie. La nota richiama l'evoluzione della normativa sulla materia e, dopo avere ricordato le motivazioni addotte dal ricorrente a sostegno della presunta illegittimità costituzionale della norma richiamata, indica i motivi per cui la soluzione accolta dalla Consulta va condivisa senza riserve. Svolge infine qualche considerazione sulle caratteristiche della disciplina della difesa nel nuovo processo tributario.

Fonti

  • Costituzione art. 24
  • d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 636 art. 30
  • decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413) art. 12, comma 2

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