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Abruzzo Franco
PRIVACY: DOPO 15 ANNI DI POLEMICHE E INTERPRETAZIONI IL GARANTE DETTA LE REGOLE SULL'INFORMAZIONE GIURIDICA
in Guida al Diritto, 2011, fasc. 4  pag. 110 - 114
(Bibliografia: a pié di pagina o nel corpo del testo)

In tema di: Nonostante il notevole tempo trascorso, l'applicazione dei 186 articoli ha incontrato difficoltà, che hanno messo gli uni contri gli altri: magistrati dell'Ufficio del Pm, giudici dei tribunali, comunicatori, cittadini vittime di abusi. L'ufficio dell'Authority, dopo aver ascoltato gli editori e gli operatori del settore, ha rilevato l'esigenza di individuare un quadro unitario di misure e di accorgimenti necessari e opportuni. I giornalisti, precisa l'A., hanno diritto di chiedere e ottenere le sentenze originali, ma ciò non significa che possono pubblicare tutti i dati contenuti nelle stesse: le decisioni vanno filtrate attraverso le regole deontologiche.

Fonti

  • decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali (recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE))
  • legge 31 dicembre 1996, n. 675 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali)

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