Piombino Emilio
INCHIESTE SUL SINISTRO E CLAUSOLE DI SOSPENSIONE DELLA LIQUIDAZIONE ASSICURATIVA
(Nota a App. Genova 29 gennaio 1994)
in Il Diritto marittimo, 1995, fasc. 4 pag. 1043 - 1049
(Bibliografia: a pié di pagina o nel corpo del testo)
Secondo le massime della sentenza in rassegna "la pendenza di procedimento penale nei confronti del comandante e del direttore di macchina per un naufragio doloso non interrompe la prescrizione del diritto dell'assicurato al pagamento dell'indennità per perdita totale della nave. Tale principio non è derogato dalla clausola, contenuta nel capitolato di polizza, secondo cui la liquidazione dell'indennità è sospesa fino all'accertamento della responsabilità per sinistro, in quanto la sospensione concerne solo la responsabilità personale dell'assicurato". L'A. prende spunto da questa pronuncia per offrire un breve esame delle clausole, normalmente incluse nelle polizze di assicurazione marittima su corpi di navi, dirette a sospendere il pagamento dell'eventuale indennizzo in pendenza di inchieste riguardanti il sinistro.
Fonti
- Codice della navigazione art. 578
- Codice della navigazione art. 579
- Codice della navigazione art. 581
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