Longobardi Roberto
(IN TEMA DI VALORE PROBATORIO DELL'ANNOTAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO NAUTICO SUL RUOLO DI EQUIPAGGIO DELLA NAVE)
(Nota a Cass. sez. lav. 18 febbraio 2002, n. 2321)
in Il Diritto marittimo, 2004, fasc. 1 pag. 100 - 102
(Bibliografia: a pié di pagina o nel corpo del testo)
A giudizio dell'A., con la pronuncia annotata la Corte di Cassazione sembra aver ancora una volta consolidato il precedente indirizzo, avendo ravvisato nelle annotazioni degli estremi del rapporto di lavoro nautico, apposte sul registro di cui all'art. 178 c. nav. (ruolo di equipaggio) prova, con efficacia di atto pubblico, della sussistenza di detto rapporto contrattuale, con la conseguente preclusione di collocare in posizione privilegiata prove di rango inferiore o di meri elementi sussidiari atti ad incidere positivamente sul convincimento del giudicante, quali sono, ad esempio, le dichiarazioni rese dalle parti nel libero interrogatorio. L'A. approfondisce brevemente la questione alla luce delle precedenti opinioni di dottrina e giurisprudenza sulla materia.
Fonti
- Codice civile art. 2700
- Codice della navigazione art. 178
- Codice della navigazione art. 327
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