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Molinari Francesca Maria
SULL'APPLICABILITÀ DEL PRINCIPIO NE BIS IN IDEM NEL CASO DI DUPLICAZIONE DI PROCEDIMENTI IN CORSO PER LO STESSO FATTO
(Nota a GIP Trib. Milano 6 aprile 1999)
in Il Foro ambrosiano, 1999, fasc. 3  pag. 331 - 333
(Bibliografia: a pié di pagina o nel corpo del testo)

Con la sentenza in rassegna il GIP presso il Tribunale di Milano ha stabilito che, sul presupposto per cui il principio del ne bis in idem costituisce una regola di garanzia immanente all'intero processo penale e dunque l'art. 649 c.p.p. non vieta che, per l'attuazione di tale principio, siano adottati provvedimenti diversi da quelli espressamente regolati in tale disposizione, nel caso di doppio processo pendente presso la medesima sede giudiziaria la violazione del precetto dev'essere riconosciuta dal giudice con lo strumento tipico della fase in cui venga riscontrata, cioè il decreto di archiviazione, la sentenza di non luogo a procedere o la sentenza di proscioglimento. L'A. segnala la pronuncia per l'originalità della soluzione cui perviene in punto di duplicazione del procedimento per il medesimo fatto. L'A. conclusivamente ritiene che l'interpretazione dell'art. 649 c.p.p. fornita dalla sentenza in commento, pur discutibile sotto il profilo formale, dev'essere apprezzata per il tentativo di trovare una situazione "ragionevole" a fronte di una serie di situazioni processuali che, ove non si attribuisca alla regola del ne bis in idem una portata meno rigida, possono consentire al P.M. atteggiamenti sostanzialmente "vessatori" nei confronti dell'imputato.

Fonti

  • Codice di procedura penale art. 425
  • Codice di procedura penale art. 649

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