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Monaco Marco Maria
(IN TEMA DI GIUDIZIO ABBREVIATO, CENSURE DIFENSIVE E VALUTAZIONE DELLA PROVA)
(Nota a App. Milano sez. I 3 aprile 2000)
in Il Foro ambrosiano, 2000, fasc. 3  pag. 346 - 348
(Bibliografia: a pié di pagina o nel corpo del testo)

La massima della sentenza annotata afferma che la scelta di essere giudicato con il rito abbreviato indica che l'imputato non riteneva necessario approfondire, in sede di controesame, le contraddizioni nelle dichiarazioni rese dalle persone informate dei fatti. L'A. ritiene che l'affermazione, così formulata, non appare convincente, anche alla luce della nuova struttura che il legislatore ha delineato per il rito abbreviato con la l. 479/1999, anche a seguito delle sollecitazioni in tal senso provenienti dalla Corte Costituzionale, nel senso cioè di incentivare il giudizio alternativo al dibattimento ordinario, risultato di una scelta difensiva di fronte alla quale il legislatore, e necessariamente il giudice, rimane neutro.

Fonti

  • Codice di procedura penale art. 192
  • Codice di procedura penale art. 438, comma 1
  • Codice di procedura penale art. 442, comma 1-bis

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