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Nocerino Grisotti Assunta
(IN TEMA DI REATI EDILIZI E RAPPORTI TRA NORMATIVA REGIONALE E STATALE)
(Nota a Cass. sez. III pen. 7 marzo 2001)
in Il Foro ambrosiano, 2001, fasc. 3  pag. 403 - 405
(Bibliografia: a pié di pagina o nel corpo del testo)

Con la sentenza in rassegna, la Cassazione ha annullato senza rinvio l'ordinanza del Tribunale del riesame che, a sua volta, aveva annullato il decreto di sequestro preventivo di un cantiere edile, nell'ambito di un procedimento penale instaurato a carico di svariati soggetti per il reato di cui agli artt. 110 c.p. e 20 lett. b l. 47/1985. Il Giudice di merito non aveva ritenuto configurabile l'ipotesi contravvenzionale sottesa all'emissione della misura cautelare, in quanto, nel caso in questione, era stata presentata regolare denuncia di inizio attività, ai sensi della l. 662/1996 e della l.r. LO 22/1999. L'indicata dichiarazione, sostitutiva della concessione edilizia, rendeva, secondo il Tribunale, la condotta posta in essere dall'indagato conforme alla normativa urbanistica regionale vigente, escludendo la sussistenza dell'ipotesi contravvenzionale contestata. Secondo la Cassazione, invece, l'invocata norma regionale va ricondotta nell'alveo dei principi fondamentali della legislazione urbanistica statale che la Regione è obbligata a rispettare. La legge della Regione Lombardia dev'essere, quindi, interpretata nel senso di consentire la denuncia di inizio attività solo per gli interventi di minore rilievo, in conformità del disposto dell'art. 2 comma 60 l. 662/1996, con la conseguente necessità che la fattispecie esaminata doveva essere sottoposta al rilascio della concessione edilizia. L'A. approfondisce l'esame della questione, ritenendo conclusivamente auspicabile un intervento della Consulta, in quanto la norma della legge regionale in questione è suscettibile di creare problemi di diseguaglianza sul territorio, restringendo le ipotesi di applicabilità dell'art. 20 lett. b l. 47/1985, in contrasto con l'art. 3 Cost.. Inoltre, rendendo leciti comportamenti altrove penalmente sanzionati, potrebbe indirettamente incidere sulla potestà punitiva riservata allo Stato.

Fonti

  • Codice penale art. 5
  • l. 28 febbraio 1985, n. 47 art. 20
  • l.r. LO 19 novembre 1999, n. 22 art. 4

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