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Turconi Marco
CONCETTO DI PROVE "ASSUNTE" NEL DIBATTIMENTO A QUO, "TRASMIGRAZIONE" DI DICHIARAZIONI INVESTIGATIVE NEL DIBATTIMENTO AD QUEM ED EFFETTI DELLA SENTENZA COSTITUZIONALE N. 361/1998
(Nota a Cass. sez. VI pen. 27 agosto 1999)
in Il Foro ambrosiano, 1999, fasc. 4  pag. 476 - 480
(Bibliografia: a pié di pagina o nel corpo del testo)

La pronuncia in commento, interpretando alla lettera l'art. 238 comma 1 c.p.p. in aderenza sistematica ai canoni dell'oralità e del contraddittorio, ritiene ammissibile l'acquisizione dei verbali di prove di altro procedimento penale assunte nel dibattimento nei limiti in cui le prove siano state effettivamente assunte nel dibattimento a quo, mentre l'acquisizione è da escludersi quando, come nel caso di specie, dichiarazioni rese nella fase delle indagini da un coimputato "chiamante in correità" pervengano al fascicolo del dibattimento a quo solo surrettiziamente, in deroga ai canoni dell'oralità e del contraddittorio, a mezzo di meccanismi di recupero probatorio (lettura-acquisizione) di stampo inquisitorio. L'A. ritiene condivisibile questa pronuncia, che si colloca in apprezzabile controtendenza rispetto all'interpretazione dell'art. 513 comma 2 c.p.p. fornita dalla Corte Costituzionale con la sentenza 254/1992.

Fonti

  • C. Cost. 3 giugno 1992, n. 254
  • Codice di procedura penale art. 238, comma 1
  • Codice di procedura penale art. 238-bis
  • Codice di procedura penale art. 513
  • l. 7 agosto 1997, n. 267

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