Caianiello Girolamo
POSTFAZIONE A LUIGI GIAMPAOLINO. LA CORTE DEI CONTI NEL PENSIERO DI ALDO SANDULLI
in Rivista della Corte dei Conti, 2005, fasc. 1 pag. 359 - 362
(Bibliografia: a pié di pagina o nel corpo del testo)
L'A. nell'analizzare le funzioni della Corte dei Conti ha rilevato la sua primaria identificazione come organo di controllo contabile ed ausiliario nei confronti del Parlamento. Istituita con legge n. 800 del 1862, è grazie al pensiero del Sandulli che viene meno l'identificazione della Corte dei Conti come organo amministrativo, assumendo una maggiore indipendenza e neutralità, come garanzia di affidabilità per tutti, anche se ciò è stato oggetto di dibattito parlamentare. E' stata collocata la sua funzione di "controllo esterno" tra le funzioni "neutrali" distinte dalla funzione amministrativa e nell'ambito di un rapporto essenziale e necessario con il Parlamento. Riconoscere alla Corte funzione di controllo nel rispetto del principio di legalità non giustifica la sua identificazione come "potere dello Stato". La funzione di controllo non deve operare soltanto nel rispetto dei profili legali, riparare i torti prodotti da lesioni di effettivi interessi, ma anche dei canoni del buon andamento. Il Governo resta sempre responsabile dei propri atti approvati o meno dalla Corte dei Conti. L'A. riporta delle riflessioni sulla sottrazione dell'attività di controllo della Corte dei Conti da controlli giurisdizionali.
Fonti
- l. 14 agosto 1862, n. 800
- legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti)
- r.d. 12 luglio 1934, n. 1214
Versione PDF
Document delivery