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Flora Giovanni
SULLA CONFIGURABILITÀ DEL RICICLAGGIO DI PROVENTI DA FRODE FISCALE
(Nota a ord. GIP Trib. Milano 19 febbraio 1999)
in Il Foro ambrosiano, 1999, fasc. 4  pag. 441 - 444
(Bibliografia: a pié di pagina o nel corpo del testo)

Con il provvedimento in rassegna il GIP presso il Tribunale di Milano, investito della richiesta di sequestro preventivo di beni provento di frode fiscale appartenenti a soggetto indagato per riciclaggio, ne dispone il rigetto sulla base di una serie di considerazioni sulle quali l'A. svolge una serie di considerazioni. Questi le argomentazioni contenute nell'ordinanza che l'A. approfondisce: i reati di frode fiscale non danno luogo a quell'arricchimento "evidente e tangibile" nel patrimonio dell'autore che costituisce il presupposto affinché il "provento" possa essere riciclato; nel caso di specie la persona indagata per riciclaggio deve più correttamente ritenersi concorrente, quanto meno a titolo di compartecipazione morale, nel delitto presupposto di frode fiscale, cosicché, stante la clausola di riserva contenuta nell'art. 648 bis c.p., essa non può rispondere di riciclaggio.

Fonti

  • Codice penale art. 648-bis
  • legge 7 agosto 1982, n. 516 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, recante norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria. Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari) art. 4

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