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Fontana Antonio
TRATTAMENTO PREVIDENZIALE DEL DIVORZIATO ED EFFICACIA DELLA LEGGE NEL TEMPO
(Nota a App. Genova 17 ottobre 1998)
in Il Diritto del lavoro, 1999, fasc. 6  pag. 575 - 576
(Bibliografia: a pié di pagina o nel corpo del testo)

Tizio, divorziato da Caia, alla quale corrispondeva l'assegno, aveva sposato in seconde nozze Sempronia. Tizio decedeva il 12 luglio 1983 e la pensione di reversibilità, secondo quanto previsto dalla l. 436/1978, allora in vigore, veniva dal Tribunale ripartita assegnandone 9/10 a Sempronia e 1/10 a Caia. Il 6 febbraio 1992 moriva Sempronia, mentre Caia sopravviveva fino al 1° febbraio 1994. Il problema risolto dal Tribunale consisteva nello stabilire se dal giorno in cui era deceduta Sempronia, al giorno in cui era sopravvissuta Caia, a questa spettasse l'intera pensione, ossia se esistesse un diritto di accrescimento a favore dell'ex coniuge. La sentenza in esame lo ha escluso solo perché ha ritenuto, ancora una volta, che, nella specie, non potesse trovare applicazione la l. 74/1987. Così argomentando è stato ammesso in modo esplicito che, sulla base di quest'ultima legge, la soluzione avrebbe dovuto essere diversa. L' A. espone i motivi per cui questa tesi non appare esatta.

Fonti

  • Disposizioni sulla legge in generale (preleggi) art. 11
  • l. 1 agosto 1978, n. 436 art. 2
  • l. 1 dicembre 1970, n. 898 art. 9
  • legge 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio) art. 13

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