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Angiello Luigi
TRASFERIMENTO DISCIPLINARE: ALCUNE QUESTIONI DI FORMA E DI SOSTANZA
(Nota a Pret. Parma 16 marzo 1999)
in Il Diritto del lavoro, 1999, fasc. 6  pag. 469 - 472
(Bibliografia: a pié di pagina o nel corpo del testo)

La prima questione esaminata concerne un trasferimento disposto senza la forma scritta e, solo successivamente, a seguito di richiesta della dipendente, erano stati comunicati i motivi del provvedimento. L' A. concorda con questa decisione del Pretore che, richiamata criticamente la giurisprudenza dominante, ha dichiarato l'illegittimità del provvedimento. Ancor oggi, l' A. conferma quanto sostenuto nel 1986 che la motivazione debba essere contestuale all'atto del trasferimento e che sarebbe, quindi, auspicabile un'inversione di rotta in giurisprudenza. La seconda questione investe la legittimità, o non, del trasferimento "disciplinare". Il Pretore ha optato per l'illegittimità del trasferimento disciplinare. L' A. espone i motivi per cui la soluzione offerta dal Pretore appare condivisibile.

Fonti

  • legge 15 luglio 1966 n. 604 art. 2
  • legge 20 maggio 1970 n. 300 art. 13

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