Guglielmi Carlo
SULLA LICEITÀ DELLA NON COINCIDENZA TRA IL TERMINE DEL CONTRATTO E LA PREVEDIBILE DURATA DELL'ASSENZA DEL LAVORATORE SOSTITUITO
(Nota a Cass. sez. lav. 2 ottobre 1998, n. 9812)
in Il Diritto del lavoro, 1999, fasc. 6 pag. 492 - 497
(Bibliografia: a pié di pagina o nel corpo del testo)
Con la sentenza in commento, la Suprema Corte afferma che "nessuna disposizione di legge impone che l'assunzione a termine debba coincidere con il periodo di assenza del lavoratore sostituito". Pertanto, è stato respinto il ricorso di una lavoratrice che, assunta con termine di durata prestabilito e successivamente prorogato con nuovo termine "certus an et quando" per sostituire altra dipendente assente con diritto alla conservazione del posto e quindi allontanata alla naturale scadenza del termine nonostante non fosse ancora cessata l'assenza all'origine del contratto, aveva proposto domanda "intesa ad ottenere l'accertamento del proprio diritto a proseguire il rapporto di lavoro finché la sostituta non fosse rientrata al lavoro". L' A. esamina questa sentenza sotto vari profili e ritiene che essa, pur solida nella logicità delle argomentazioni, pare risentire, come molte pronunzie di merito prima di essa, "del mutato atteggiamento del legislatore nei confronti del contratto a tempo determinato...muovendo verso una tendenziale fungibilità rispetto al contratto a tempo indeterminato".
Fonti
- legge 18 aprile 1962, n. 230 (Disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato)
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