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De Marinis Nicola
SGRAVI CONTRIBUTIVI PER IL MEZZOGIORNO E LAVORATORI RESIDENTI
(Nota a Cass. civ. sez. un. 25 ottobre 1999 n. 753)
in Il Diritto del lavoro, 1999, fasc. 6  pag. 539 - 552
(Bibliografia: a pié di pagina o nel corpo del testo)

Risolvendo il contrasto interpretativo in atto all'interno della sezione lavoro, le sezioni unite della Corte di Cassazione hanno affermato che gli sgravi contributivi previsti dall'art. 18 d.l. 918/1968, convertito nella l. 1089/1968 (poi regolati dall'art. 59 del testo unico approvato con d.p.r. 218/1978), hanno la finalità, da un lato, di sostenere le imprese operanti nel Mezzogiorno e, dall'altro, di incentivare l'occupazione in favore dei lavoratori operanti nelle stesse zone. Di conseguenza il beneficio contributivo in tanto può essere accordato in quanto riguardi rapporti di lavoro instaurati con lavoratori effettivamente residenti nelle aree individuate dall'art. 1 del testo unico 218/1978. Richiamati gli opposti orientamenti in materia e la sentenza costituzionale 12/1987 sull'art. 18 l. 1089/1968, dalla quale emerge una visione meglio aderente alla realtà economica e sociale del Meridione, l' A. afferma che la tesi affermata dalle sezioni unite sulla necessità del radicamento del lavoratore al territorio, al fine della concessione degli sgravi, finisce per rivelarsi come un criterio riduttivo, sprovvisto di intrinseca ragionevolezza, e soprattutto contrastante con l'affidamento creatosi nelle imprese per effetto di un corposo indirizzo giurisprudenziale orientato in senso difforme.

Fonti

  • Cass. sez. un. civ. 25 ottobre 1953, n. 753/SU
  • d.l. 30 agosto 1968, n. 918 art. 18
  • d.p.r. 6 marzo 1978, n. 218 art. 59
  • l. 25 ottobre 1968, n. 1089

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