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Della Rocca Giada
LAVORI SOCIALMENTE UTILI E MATERNITÀ: LA CORTE COSTITUZIONALE ESTENDE LA TUTELA OLTRE IL LAVORO SUBORDINATO
(Nota a C. Cost. 16 luglio 1999, n. 310)
in Il Diritto del lavoro, 1999, fasc. 6  pag. 536 - 539
(Bibliografia: a pié di pagina o nel corpo del testo)

La sentenza annotata dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 18 l.r. SI 25/1993, nella parte in cui non prevede l'applicabilità alle lavoratrici madri, impegnate in lavori socialmente utili e di utilità collettiva ivi previsti, dell'art. 15 l. 1204/1971. L' A. esamina adesivamente questa sentenza, evidenziando il principio generale in essa affermato, secondo cui le condizioni personali protette a livello costituzionale (come la maternità, la malattia, l'infortunio, l'invalidità, la vecchiaia, la minore età, l'essere donna, l'essere portatore di handicap) meritano una tutela generalizzata e incondizionata, al di là del rapporto di lavoro tipico. L' A. richiama gli interventi legislativi intesi a garantire l'operatività delle tutele minime con riferimento ai "non rapporti" di lavoro subordinato, con riguardo ai lavori socialmente utili, ai piani di inserimento professionale e alle borse lavoro, rilevando, tuttavia, che si tratta di una tutela ancora lacunosa e frutto di una non razionale ponderazione.

Fonti

  • Costituzione art. 37
  • d.lg. 1 dicembre 1997, n. 468
  • l. 30 dicembre 1971, n. 1204 art. 15
  • l.r. SI 1 settembre 1993, n. 25 art. 18

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